PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni dei limiti di velocità di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, confluiscono nel Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.